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Il laterizio e i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia

L’articolo presenta una disamina sul disposto legislativo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia negli appalti pubblici in vista dell’aggiornamento dello stesso. Un breve excursus legislativo fa da premessa a rendere evidente la direzione tecnica e di innovazione che il disposto legislativo ha condizionato; sono poi resi evidenti dai CAM edilizia, le specifiche tecniche e i criteri premianti per i prodotti in laterizio, le modalità di verifica degli stessi e, infine, delineate le aspettative future con riferimento al mercato privato

Ormai a distanza di quasi un quinquennio dall’esordio del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (cosiddetti CAM Edilizia) e in vista dell’aggiornamento dello stesso decreto finalizzato a rendere più agevole e completo il disposto legislativo, è possibile delineare una breve sintesi della direzione che tale strumento ha tracciato nel settore del laterizio sia in termini generali sia in considerazione delle specifiche tecniche dovute alla sua applicazione nella progettazione e realizzazione degli appalti pubblici.
I CAM Edilizia si inquadrano come disposti legislativi nazionali che hanno reso applicativa la direzione etica delle politiche sovranazionali nel perseguire gli obiettivi del più generale risparmio e reimpiego delle risorse, ovvero della circolarità del progetto. Essi contengono indicazioni rivolte a tutti gli attori del processo edilizio e in riferimento alle diverse fasi del processo, dalla progettazione alla costruzione del progetto comprendendo la definizione di caratteristiche e requisiti ambientali minimi che il progetto e il processo devono rispettare.
L’obbligo di conformità ai CAM è dovuto dall’entrata in vigore del Codice degli Appalti; tale obbligo ha comportato che le opere pubbliche non potessero più prescindere dall’essere progettate e realizzate senza che fossero quantificate e qualificate le misure ambientali in esse adottate in riferimento ai citati Criteri ambientali minimi come disposti in riferimento ai diversi ambiti delle opere (Edilizia, illuminazione, arredo urbano, etc.).