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NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE Stampa E-mail

 

DECRETO 2 aprile 1998
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi
COMMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio n° 102 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Industria riguardante l'obbligo di certificazione delle caratteristiche energetiche dei componenti di edifici o impianti, il cui elenco è riportato in allegato alla legge.
Il Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre (180 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale).


I materiali e i componenti prodotti nel periodo 5 maggio-4 ottobre 1998 potranno essere smaltiti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

 

A quali prodotti si applica il Decreto

 

Il Decreto impone la certificazione per tutti i prodotti che nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità facciano riferimento alle caratteristiche energetiche o comunque per i quali vengano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato ad un utilizzo ai fini del risparmio energetico.

 

Nell'Allegato A, punto II, comma b) "Manufatti, elementi per murature e chiusure perimetrali" il Decreto stabilisce che devono essere certificati gli elementi per murature in laterizio alleggerito in pasta o in laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata. Per tali prodotti vanno certificate la massa volumica e la resistenza termica areica, ovvero la resistenza termica riferita all'unità di area (m2).

Per "certificazione" il decreto intende "l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione dichiara che il prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente".

 

L'organismo riconosciuto può essere un organismo notificato, un organismo di certificazione del sistema qualità, un organismo di certificazione del prodotto, un laboratorio, ovvero (art. 3) un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei paesi membri della Comunità Europea.
In attesa che diventino di dominio comune le figure tecniche sopra richiamate, si può certamente fare riferimento ai tradizionali laboratori di prova, meglio se accreditati da qualche organismo pubblico o privato.

 

Le caratteristiche della certificazione


La certificazione deve essere rilasciata utilizzando, nell'ordine, una delle procedure previste da:

 

a) regole tecniche obbligatorie in uno Stato membro CEE;
b) norme europee elaborate dal CEN, CENELEC, ETSI o, in assenza, da norme nazionali;
c) regole legalmente applicate in paesi esterni alla CEE;
d) norme tecniche emesse da organismi di normazione di paesi esterni alla CEE.

 

In Italia, poiché è in vigore la Legge 10/91 e successivamente sono stati emanati, fra gli altri, il D.p.r. 26 agosto 1993 n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n° 10" e il D.M. 6 agosto 1994 "Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato", a queste leggi e decreti si deve fare riferimento.
In particolare il D.M. 6 agosto 1994 ha recepito la norma Uni 10355, che quindi assume valore di legge e pertanto dovrà essere applicata in via prioritaria. La norma Uni 10355 porta il titolo "Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo" e definisce il metodo di calcolo agli elementi finiti che consente di ricavare la resistenza termica areica di una parete in muratura in funzione della conducibilità termica l del materiale costituente il blocco, del disegno del blocco stesso, del tipo di apparecchiatura della muratura, del tipo di malta impiegato nei giunti e del loro spessore, del contenuto di umidità del muro (interno/esterno).

 

Il valore della conducibilità termica l potrà essere ricavato dalle tabelle della norma Uni 10351 "Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore" (attualmente in corso di revisione) o mediante una prova sperimentale, eseguita secondo la norma Uni 7745 "Materiali isolanti. Determinazione della conduttività termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia", su di un provino di argilla che rispetti esattamente le caratteristiche dell'impasto impiegato per la produzione, sia per composizione (ad esempio dosaggio degli elementi di alleggerimento), sia per tecnologia di formatura (il comportamento termico di una stessa argilla è infatti ben diverso a seconda che sia formato a mano o trafilato).

 

Pertanto, salvo diverse future interpretazioni "autentiche" da parte del ministero, a partire dal mese di ottobre 1998 le certificazioni delle prestazioni termoisolanti di prodotti in laterizio alleggerito in pasta o in laterizio normale, ma con caratteristiche energetiche migliorate, dovrà essere eseguita mediante un calcolo termico agli elementi finiti secondo Uni 10355.
Naturalmente il calcolo, per sua stessa natura, può essere eseguito da un professionista a ciò abilitato (iscritto all'albo), mentre la eventuale prova sperimentale di conducibilità dovrà essere eseguita presso un laboratorio riconosciuto.

 

Poiché non è indicata la durata di validità della certificazione, è ovvio che, in assenza di cambiamenti nella materia prima e nel disegno, la certificazione non dovrà essere rinnovata; mentre dovrà essere aggiornata nel caso che anche uno solo dei parametri venga modificato.
Da questa lettura del Decreto ne segue che, rispetto al calcolo, hanno certamente meno valore le certificazioni sperimentali di determinazione della trasmittanza termica unitaria su parete, eseguite abitualmente secondo la norma americana ASTM C 236. Infatti una norma tecnica emessa da Organismi di normazione di paesi esterni alla CEE, utilizzabile in assenza di norme obbligatorie nazionali o di norme comunitarie, o di norme di stati membri della CEE, è applicabile ma deve essere approvata "dall'Autorità competente di uno dei paesi dell'Unione Europea". La norma ASTM C 236 al momento non ha questa approvazione.
Inoltre la Uni 10355, al punto 4.5. evidenzia che il valore relativo ad una singola prova sperimentale "....non è significativo se non include informazioni sul contenuto di umidità del manufatto in prova e sulle resistenze termiche superficiali di scambio durante la prova."
Infatti non sempre nelle prove sperimentali i coefficienti liminari ai e ae hanno i valori standard di 8 e 23 W/m2 °C, e questo influenza in modo rilevante il risultato finale. Ma soprattutto la prova sperimentale ben difficilmente può essere rappresentativa del comportamento della muratura reale, in opera, soggetta all'umidità atmosferica, situazione che invece il calcolo può ben simulare.

 

La "dichiarazione" del Produttore


Il Decreto stabilisce, all'art. 3, che la certificazione può essere costituita da una dichiarazione del produttore nella quale, oltre a dichiarare lle prestazioni del prodotto, si attesti che la materia prima impiegata corrisponde a quella certificata, facendo esplicito riferimento al laboratorio che ha eseguito la prova e alle modalità impiegate, e che le caratteristiche del blocco (disegno, percentuale di foratura) corrispondono a quelle utilizzate per il calcolo termico.

 

Non è chiaro il motivo per il quale il legislatore affermi "...la certificazione può essere costituita da una dichiarazione del produttore...." e non "...la certificazione deve essere costituita ....." . In seguito infatti (comma 3 art. 3) si parla dei contenuti obbligatori della dichiarazione e la dichiarazione è ancora richiamata all'art. 4), relativo all'identificazione dei prodotti.

 

E' evidente comunque che il produttore rispetterà lo spirito del Decreto se consegnerà, per ogni fornitura, la citata "dichiarazione", che ha tutte le caratteristiche di una lettera di assunzione di responsabilità.

 

La marchiatura dei prodotti


Un'altra importante novità riguarda l'obbligo, sancito dall'art. 4, di riportare sui prodotti, o sulle confezioni o sugli imballi, gli estremi della certificazione, ossia la sintesi del contenuto della dichiarazione.
I singoli elementi, o gli imballi, dovranno quindi riportare il valore della massa volumica (i decreto non specifica, ma è certamente più opportuno indicare la massa volumica apparente, ad esempio 800 kg/mc che, per blocchi semipieni con foratura del 45 per cento alleggeriti in pasta, sottintende una argilla di massa volumica 1450 kg/mc) e la resistenza termica della parete non intonacata, o meglio la resistenza termica relativa ad entrambe le giaciture possibili del blocco (ad esempio R = 0,89 m2K/W spessore 30 cm; R = 0,80 m2K/W spessore cm 25).
Oltre a questi dati, dovranno essere riportate le indicazioni necessarie per identificare la partita della quale i prodotti fanno parte.

Quindi, un blocco in laterizio a prestazioni termiche migliorate, per essere ben identificabile e per rispondere alle richieste del Decreto, dovrebbe essere marchiato con:

 

  • nome del produttore
  • stabilimento
  • data e turno di produzione
  • percentuale di foratura
  • massa volumica
  • resistenza termica (due valori nel caso di doppia giacitura del blocco).

 

Le indicazioni sopra citate potranno essere riportate sull'imballo nel caso di componenti che, per dimensioni o per tipologia, non consentano una marchiatura diretta.