|
L'Area Sindacale e Fiscale dell'ANDIL offre ai propri associati, una serie di specifici servizi di assistenza e di consulenza assicurati con efficacia e professionalità.
L' ANDIL rappresenta in Italia tutte le aziende produttrici associate e ne coordina le iniziative per uno sviluppo ed un continuo miglioramento delle relazioni industriali con le Organizzazioni Sindacali di riferimento.E' in questa ottica che sigla con le controparti FENEAL-FILCA e FILLEA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria: un punto di riferimento per lavoratori ed aziende in ogni attività lavorativa o relazionale all'interno degli stabilimenti ed uffici.
L'Associazione affianca le aziende associate, attraverso l' assistenza sindacale, nelle contrattazioni aziendali collettive e individuali e offre consulenza sulle problematiche relative al lavoro e in materia di gestione delle risorse umane, della Legislazione e della Giurisprudenza.
Vengono inoltre preparati ed elaborati nel corso dell'anno questionari utili a raccogliere dati per indagini e statistiche sul Settore nel campo del Lavoro.
Ecco le ultime news in materia di lavoro e previdenza:
MIN. LAVORO: LE MODALITÀ SANZIONATORIE DEI LIBRI OBBLIGATORI DAL 25 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2008
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato, in data 30 ottobre 2008, una nota di chiarimento per i propri ispettori circa le modalità sanzionatorie del Libro unico del lavoro nel periodo transitorio dal 25 giugno al 18 agosto 2008.
- La maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non è applicabile in relazione alle condotte poste in essere dal 25 giugno 2008;
- Dopo il 25 giugno 2008, qualora il libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro era tenuto da un consulente abilitato, l'omessa esibizione, degli stessi, poteva essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
- Sempre dopo il 25 giugno 2008, l'aggiornamento del libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In considerazione di ciò, sempre dalla stessa data, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965.
COEFFICIENTE PER LA RIVALUTAZIONE DEL TFR - MAGGIO 2009
A maggio 2009 l'indice in base 1995 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 135,1. Pertanto il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo al mese di maggio è di 1,00959572.
RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRENDITORE IN CASO DI INFORTUNIO
Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di una società per le lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale.
A detta della Massima Corte, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza. Inoltre, l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, misure che, secondo le particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO AMPIO PER LE ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ
Novità
Lo sgravio contributivo riservato alle aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono a termine lavoratori in sostituzione di altri assenti per maternità o paternità, non spetta per i periodi durante i quali il lavoratore assente muti il titolo dell'assenza in ferie o in altre causali diverse dai congedi parentali.
Ambito normativo
In virtù di quanto previsto all'art. 4, D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), per sostituire lavoratrici e lavoratori assenti in congedo di maternità o paternità il datore di lavoro può ricorrere a un assunzione a termine o utilizzare personale in somministrazione. Il lavoratore chiamato in sostituzione può essere assunto anche con anticipo rispetto al momento della fruizione del congedo, in modo da consentire una certa gradualità di inserimento nel processo produttivo e favorire il passaggio delle consegne tra i due lavoratori. L'anticipo è fissato dalla medesima norma, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio del congedo, ancorché sono sempre possibili trattamenti migliorativi, ossia periodi superiori, da parte della contrattazione collettiva. Al fine di incentivare la sostituzione, il legislatore del 2001 ha concesso uno sgravio contributivo del 50% alle aziende con meno di venti dipendenti. Lo sgravio è applicabile ai contributi posti a carico del datore di lavoro dovuti per il lavoratore che viene assunto con contratto a tempo determinato o in somministrazione. Da notare, nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro in somministrazione, che ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorre far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda utilizzatrice, non assumendo rilievo la consistenza organica dell'agenzia fornitrice. Sotto il profilo operativo, l'Agenzia per il lavoro è il soggetto tenuto a conguagliare con l'INPS le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto, ma poi sarà l'azienda utilizzatrice a fruire concretamente del beneficio contributivo, attraverso un sistema di rivalsa che sarà regolato tra i due soggetti nella fase commerciale. Con la nota prot. n. 391 del 12 aprile 2005, il Ministero del lavoro ha fornito anche alcune precisazioni in merito ai casi in cui si assumano in sostituzione più lavoratori con contratto di lavoro part time. In tale occasione il Ministero ha sostenuto che lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell'ipotesi di superamento, ha ritenuto che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale. Naturalmente, nel diverso caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale, è da ritenere che lo speciale sgravio può legittimamente operare, stante il rispetto dei limiti temporali dell'orario comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito. Con riferimento alla durata del beneficio, lo sgravio può essere fruito fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
L'interpello
Sulla base di tale scenario normativo, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha sollevato una questione che riguarda un caso molto comune tra le lavoratrici in maternità. Ricorrendo all'istituto dell'interpello ex art. 9, D.Lgs. 124/2004, il massimo organo direttivo dei consulenti del lavoro chiede al Ministero del lavoro se lo sgravio di cui si è detto spetti per tutta la durata del contratto a termine fino al compimento di un anno di età del bambino, anche per i periodi in cui la dipendente
sostituita non beneficia di alcuna indennità da parte dell'INPS, seppure modificando il titolo dell'assenza da congedo a ferie. In altri termini, si tratta dell'ipotesi in cui le lavoratrici, subito dopo l'astensione obbligatoria, usufruiscono senza soluzione di continuità delle ferie accumulate durante l'assenza.
La risposta ministeriale
Tale prassi, tuttavia, non consente di estendere il trattamento di favore anche sui periodi in cui il lavoratore, pur restando assente, non usufruisce di un congedo disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. D'altronde il comma 1 del citato art. 4, che costituisce il presupposto di base per poter poi accedere allo sgravio contributivo, è piuttosto categorico sul punto: richiama, infatti, la sostituzione di lavoratrici e lavoratori «assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico », il quale è evidentemente che non abbia alcuna funzione regolatoria dell'istituto delle ferie. Né, peraltro ci sono margini per ipotizzare una sorta di equiparazione sostanziale dell'istituto delle ferie con l'astensione per maternità, sia essa obbligatoria che facoltativa, riferendosi il successivo comma 3, in modo altrettanto puntuale, al personale assunto in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in "congedo" ai sensi del T.U. in esame. Il Ministero, dunque, risolve la questione in senso negativo, precisando che non sembrano ravvisabili margini interpretativi per poter procedere a un ampliamento degli sgravi contributivi, in presenza di una casistica compiutamente delineata dal legislatore.
|
 D.L. n.368/2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato". Con le modifiche apportate dalle Legge 133/2008
 D.L. n.66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
 D.L. n.276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro". Aggiornato dalla Legge 133/2008 |